La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ribadisce le sorti dell’assegno di mantenimento nel caso in cui il coniuge beneficiario dello stesso instauri una convivenza di fatto con altra persona.
Come è noto, la legge sul divorzio (art. 5, comma 10, Legge 1 dicembre 1970 n. 898) prevede che il diritto all’assegno venga meno se l’ex coniuge contragga nuove nozze, ma nulla prevede, invece, per l’ipotesi in cui il coniuge “debole”, in luogo del matrimonio, instauri una convivenza more uxorio, sicchè si pone il problema di stabilire se, ed in che modo, una tale convivenza instaurata dal coniuge beneficiario incida sul diritto all’assegno di mantenimento.
La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, la quale, aderendo all’interpretazione giurisprudenziale ormai prevalente, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Anche in caso di separazione legale dei coniugi, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto, ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica”.
Dunque, a favore del ex coniuge è escluso il diritto al mantenimento, indipendentemente dalla risoluzione definitiva del rapporto coniugale conseguente al divorzio, a fronte di una mera convivenza di fatto.
Corte di Cassazione, Sez. I, 19 dicembre 2018, n. 32871